Articolo 27.
(Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.